AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue - Martellago
Martellago - Associazione Volontari Italiani Sangue
AIDO

STATUTO

AVIS Martellago - Associazione Volontari Italiani Sangue

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

  • C/1. L'Associazione AVIS Comunale di Martellago è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.
  • C/2. L'Associazione ha sede legale in Martellago (VE), Via Trento n.28 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Martellago.
  • C/3. L'Avis Comunale di Martellago, che aderisce all'AVIS Nazionale nonché all'Avis Regionale e Provinciale, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto all'AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale medesime.
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ARTICOLO 2

SCOPI SOCIALI

  • C/1. L'Avis Comunale di Martellago è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua,nazionalità, religione, ideologia politica.
  • C/2. L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione del sangue intero o di una sua frazione – volontaria, periodica, associata, non rimunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
  • C/3. Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'Avis Nazionale, Regionale e Provinciale sovraordinate, alle quali è associata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
    • a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
    • b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
    • c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini;
    • d) Favorire l'incremento della propria base associativa;
    • e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo.
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ARTICOLO 3

ATTIVITÁ

  • C/1. Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'Articolo 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale – coordinandosi con l'Avis Nazionale, Regionale e Provinciale e con le istituzioni pubbliche competenti, svolge le seguenti attività:
    • a) Attività di chiamata secondo quanto prescrivono le normative regionali in materia;
    • b) Attività di raccolta (vedi sopra);
    • c) Promuove ed organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
    • d) Collabora con le altre associazioni del settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione d'organi e della donazione del midollo osseo;
    • e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
    • f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'AVIS Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
    • g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari;
    • h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
    • i) Svolge in coordinamento con l'Avis Provinciale ed in ottemperanza alle direttive della stessa, attività di promozione nei Comuni limitrofi nei quali non sono costituite altre Associazioni Avis;
  • C/2. Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere esclusivamente attività commerciali e produttive, in osservanza delle condizioni di legge.
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ARTICOLO 4

SOCI E VITA ASSOCIATIVA

  • C/1. E' socio dell'Avis Comunale (o equiparata) chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità all'attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.
  • C/2. Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo, non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici.
  • C/3. L'Adesione all'Avis Comunale di (o equiparata) da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.
  • C/4. L'adesione del Socio all'Avis Comunale (o equiparata) comporta l'automatica adesione del medesimo all'Avis Nazionale nonché all'Avis Provinciale e Regionale.
  • C/5. La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 5.
  • C/6. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
  • C/7. Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto, partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.
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ARTICOLO 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

  • C/1. La qualifica di socio si perde per:
    • a) Dimissioni;
    • b) Cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza un giustificato motivo, per un periodo di due anni;
    • c) Espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per moralità e comunque per atti che danneggiano l'Associazione ed i suoi membri.
  • C/2. In presenza dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 1. del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.
  • C/3. Contro il provvedimento d'espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro trenta giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionale.
  • C/4. Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i trenta giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri che deciderà, in maniera inappellabile, ai sensi del Comma 5. dell'Articolo 16. dello Statuto dell'AVIS Nazionale.
  • C/5. In caso di ricorso contro il provvedimento d'espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.
  • C/6. Il provvedimento definitivo d'espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.
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ARTICOLO 6

ORGANI

  • C/1. Sono organi di governo dell'Avis Comunale (o equiparata):
    • a) L'Assemblea Comunale degli Associati;
    • b) Il Consiglio Direttivo Comunale,
    • c) Il Presidente;
  • C/2. E' organo di controllo dell'Avis Comunale (o equiparata) il Collegio dei Revisori dei Conti.
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ARTICOLO 7

L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

  • C/1. L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.
  • C/2. Ogni socio ha diritto ad un voto.
  • C/3. In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.
  • C/4. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
  • C/5. L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
  • C/6. L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e, nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
  • C/7. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
  • C/8. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.
  • C/9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove siano adottate a maggioranza dei soci presenti.
  • C/10. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
  • C/11. Nel caso di parità di voti la proposta, oggetto di deliberazione, s'intende respinta.
  • C/12. Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale.
  • C/13. Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo, che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.
  • C/14. Della convocazione dell'Assemblea Comunale è data comunicazione all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
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ARTICOLO 8

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

  • C/1. Spetta all'Assemblea:
    • a) L'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota in sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
    • b) La ratifica del preventivo finanziario, proposto dal Consiglio Direttivo Comunale;
    • c) L'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
    • d) La nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo Comunale;
    • e) La nomina dei Delegati che rappresenteranno i soci all'Assemblea Provinciale o equiparata;
    • f) La nomina e la revoca dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
    • g) L'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
    • h) La formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive delle strutture superiori.
    • i) Lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
    • j) La nomina dei liquidatori;
    • k) La devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
    • l) Ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo;
  • C/2. Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono derogabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.
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ARTICOLO 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

  • C/1. Il Consiglio Direttivo Comunale è composto, da un minimo di sette ad un massimo di ventuno Consiglieri, dai membri eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati del numero stabilito dall'Assemblea elettiva.
  • C/2. Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge nel proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
  • C/3. Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'articolo 8 e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
    Inoltre potrà curare la variazione – ove giudicato necessario e/o opportuno – tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della norma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
  • C/4. La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
  • C/5. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
  • C/6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'Assemblea Comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
  • C/7. Abrogato – In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  • C/8. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio Medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
  • C/9. Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi del comma 1. del presente articolo.
  • C/10. Ove i non eletti, di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 9., non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola.
    In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.
  • C/11. I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
  • C/12. Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.
  • C/13. Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile ed opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
  • C/14. Il Consiglio Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.
  • C/15. Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale – fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino – con voto consultivo.
  • C/16. Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo, composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.
  • C/17. Nei casi di necessità e d'urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5. e 6 del presente articolo, si applica la lettera d) del 2° comma dell'articolo 11.
  • C/18. I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'Organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato.
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ARTICOLO 10

IL PRESIDENTE

  • C/1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
  • C/2. Al Presidente spetta inoltre:
    • a) Convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno.
    • b) Curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale.
    • c) Proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero in consulenza.
    • d) Assumere, solo in casi d'urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro dieci giorni successivi.
  • C/3. Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
  • C/4. In caso d'assenza, o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente .
  • C/5. La firma e/o la presenza del Vice Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporaneo del Presidente.
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ARTICOLO 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  • C/1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.
  • C/2. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.
  • C/3. Il Collegio esamina i bilanci e formula, in apposite relazioni, le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
  • C/4. I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all'Assemblea Comunale degli Associati, senza diritto di voto, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale.
  • C/5. Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere all'Assemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.
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ARTICOLO 12

IL PATRIMONIO

(Datato 31 dicembre anno precedente)
  • C/1. Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato e alimentato con:
    • a) Il reddito del patrimonio
    • b) I contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
    • c) I contributi di organismi internazionali.
    • d) I rimborsi derivanti dalle convenzioni.
    • e) Le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici o privati – condividendone lo scopo - vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali.
    • f) Ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.
    • g) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91 e dalla Legge 219/05.
  • C/3. Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo e all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi.
  • C/4. E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
  • C/5. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
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ARTICOLO 13

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

  • C/1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
  • C/2. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato, entro il mese di febbraio dall'Assemblea Comunale degli Associati la quale, nella stessa occasione, approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente
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ARTICOLO 14

CARICHE

  • C/1. Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite.
  • C/2. Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.
  • C/3. Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'articolo 9, salvo che i mandati medesimi siano svolti per periodi superiori ad un anno.
  • C/4. Lo statuto dell'Avis Regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
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ARTICOLO 15

ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

  • C/1. Lo scioglimento dell'Avis Comunale (o equiparata), può avvenire per delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
  • C/2. In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all'Avis Provinciale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui alla Legge 662/96.
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ARTICOLO 16

RINVIO

  • C/1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento dell'Avis Nazionale, quelle dello Statuto Provinciale o equiparata e di quello dell'Avis Regionale sovraordinate che afferiscano all'Avis Comunale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della Legge 266/1991 e del D. Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.
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ARTICOLO 17

NORMA TRANSITORIA

  • C/1. Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente Statuto dell'Avis Nazionale.
  • C/2. I titolari delle cariche sociali mantengono l'incarico – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato quadriennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
  • C/3. Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell'articolo 14 del presente statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente, qualora previsti dalla normativa allora vigente, (Avis Comunali con più di cinquecento soci).
  • C/4. L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da essa derivante oggi vigente.
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